DOMANDE FREQUENTI/RISPOSTE - FONTE : ORIZZONTE SCUOLA
Per
la “scelta” dei due componenti del Comitato di valutazione da
parte del Collegio dei docenti è prevista la presentazione di liste
come per altre elezioni?
Il
Collegio può autonomamente definire le modalità di scelta,
prevedendo od escludendo autocandidature, presentazione di liste,
proposte di candidature, ecc.
Trattandosi di scelta di persone, si
ritiene, comunque, necessaria la votazione a scrutinio segreto.
Come
vengono “scelti” dal Consiglio d’istituto il docente, i
genitori (o lo studente per gli istituti d’istruzione secondaria di
II grado) che fanno parte del Comitato di valutazione?
Come
per il Collegio dei docenti, il Consiglio d’istituto può
autonomamente definire le modalità di scelta dei tre componenti da
inserire nel Comitato, prevedendo od escludendo autocandidature,
presentazione di liste, proposte di candidature, ecc.
Trattandosi
di scelta di persone, si ritiene, comunque, necessaria la votazione a
scrutinio segreto.
Gli
eleggibili nel Consiglio d’istituto devono essere componenti di
quell’organismo?
La
scelta può avvenire non necessariamente nell’ambito del Consiglio,
in quanto la “rappresentanza” può essere intesa in senso lato,
come possibile individuazione di rappresentanti anche all’esterno
del Consiglio (es., membro di Consiglio di classe, ecc.).
Chi
nomina il componente esterno?
Il
componente esterno è nominato dall’Ufficio scolastico regionale
fra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. Il MIUR
fornirà a breve indicazioni agli Uffici scolastici al fine di tenere
alcuni criteri comuni su tutto il territorio nazionale, mettendo così
i Comitati nella condizione di svolgere da subito il loro lavoro.
Come
si può assicurare negli istituti comprensivi la rappresentanza dei
diversi settori presenti (infanzia, primaria, secondaria di I
grado)?
Sull'opportunità
di prevedere la rappresentanza dei vari settori decidono
autonomamente gli organi collegiali di istituto
Come
si procede nella scelta dei membri del Comitato nei CPIA, negli
Istituti omnicomprensivi, nei Convitti ed Educandati e nelle Scuole
militari?
Attualmente
in queste istituzioni scolastiche particolari opera normalmente un
commissario straordinario che provvederà a individuare i tre
componenti previsti (docente, genitore/studente). Poiché il DPR
263/2012 ha previsto che nei CPIA la rappresentanza dei genitori è
sostituita con la rappresentanza degli studenti, il Commissario
straordinario provvederà a individuare, oltre al docente, due
studenti al posto dei due genitori
Quando
si può ritenere che il Comitato è validamente costituito?
Una
norma di carattere generale sulla costituzione degli organi
collegiali (art. 37 del Testo Unico) prevede che l'organo collegiale
è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le
componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Ciò vale, ad
esempio, se il Consiglio d'Istituto o il Collegio dei docenti non
provvede volontariamente alla scelta dei componenti di sua spettanza
Una
volta conclusa la fase di scelta dei componenti, il Comitato quando
può cominciare a funzionare?
Il
Comitato è interamente costituito non solo quando il Collegio dei
docenti ha espresso i suoi due rappresentanti e il Consiglio
d'istituto ha scelto i tre componenti di sua competenza, ma quando
anche l'Ufficio scolastico regionale ha designato il componente
esterno tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
A
composizione completata, è opportuno che il dirigente scolastico
provveda alla formale costituzione del Comitato, tenendo conto delle
scelte e designazioni dei tre soggetti istituzionali.
Lo stesso
dirigente scolastico, quale presidente del Comitato di valutazione,
provvede alla convocazione per l'insediamento.
Quali
sono le regole per la validità delle convocazioni e delle
deliberazioni del Comitato?
La
norma generale sugli organi collegiali, relativa alla validità delle
convocazioni e delle decisioni, è contenuta nell'art. 37 del Testo
Unico. Prevede due momenti successivi: la validità della seduta e la
validità delle deliberazioni.
La seduta del Comitato regolarmente
convocato è valida quando interviene almeno la metà più uno dei
componenti in carica.
Poiché i componenti del Comitato sono sette
(se tutti in carica), la seduta è valida se vi intervengono almeno
quattro componenti.
In tal caso il presidente, constatata la
presenza del numero legale, può dare avvio ai lavori.
Per
qualsiasi decisione da assumere il voto è palese; la votazione è
segreta solo quando si faccia questione di persone.
Le
deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti
validamente espressi dai componenti presenti. Nella seduta di
insediamento è opportuno che il Comitato definisca la natura del
voto validamente espresso, precisando, in particolare, se
l'astensione può essere considerata una manifestazione di "volontà
valida".
Il
Collegio dei docenti e il Consiglio d'Istituto hanno titolo a
definire i criteri valutativi per il riconoscimento del merito?
La
legge 107/2015, comma 129, non lascia dubbi interpretativi in
proposito: è il comitato che individua autonomamente i criteri per
la valorizzazione dei docenti, sulla base di indicatori esplicitati
dalla legge stessa.
Nell'adozione dei criteri valutativi il
Comitato è quindi pienamente autonomo e opera senza vincoli di
sorta.
Tuttavia il Comitato può discrezionalmente e senza vincolo
decidere di considerare eventuali proposte presentate dagli organi
collegiali d'istituto o da altro soggetto (assemblea dei genitori,
degli studenti).
La
legge 107/2015 individua come base per la definizione dei criteri
valutativi tre distinte aree. Il Comitato deve definire i criteri su
ogni area oppure può anche escluderne una o due?
In
linea generale è opportuno che il Comitato operi su tutte e tre le
aree, eventualmente assegnandovi valore e pesi diversi.
È
altrettanto opportuno che non vengano individuate altre aree diverse
da quelle indicate dalla legge, mutuandole, ad esempio, da contesti
istituzionali di altra natura.
In considerazione delle
caratteristiche organizzative e strutturali dell'istituzione
scolastica, il Comitato può eventualmente decidere, con adeguata
motivazione, di definire criteri valutativi non per tutte e tre le
aree in cui si esplica la qualità professionale degli insegnanti.
In
una logica di trasparenza, tali decisioni preliminari, unitamente ai
criteri che verranno successivamente adottati, è opportuno che
vengano resi pubblici.
Molte
istituzioni scolastiche sono strutturate in diversi settori, come, ad
esempio, gli istituti comprensivi. È opportuno tener conto della
presenza di tali settori per l'assegnazione del bonus?
La
legge non ha previsto in proposito una proporzionalità di
assegnazione del bonus per il merito. Il Comitato, pertanto, non ha
alcun vincolo di ripartizione di quote per settore scolastico, pur
essendo, ad esempio, quasi sempre minoritario negli istituti
comprensivi il settore della scuola dell'infanzia.
L'assenza di
qualsiasi vincolo normativo in materia lascia piena autonomia
decisionale da parte del Comitato che opera avendo a riferimento
soltanto le tre aree di esercizio della professionalità indicate
dalla legge.
Anche tale criterio di ripartizione è opportuno che
venga reso pubblico.
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